Capo IIISez. I

Art. 39

Direzione unitaria (articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9 della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 86/635/CEE)

In vigore dal 16 set 2015
1. Gli intermediari IFRS non controllati da un intermediario IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell' sono tenuti a redigere il bilancio consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. 2. Sono altresì tenuti a redigere un bilancio consolidato gli intermediari IFRS diretti in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti: a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un intermediario IFRS; b) un'impresa o un ente costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero di cui all'; c) una persona fisica. 3. Fra gli intermediari IFRS che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati dell'ultimo bilancio consolidato approvato, o se non redatto, dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. 4. Gli intermediari IFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi dell' che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-39

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