Sez. III
Art. 32
33 / 49Consolidamento proporzionale (articolo 26 della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
Consolidamento proporzionale
( della direttiva 2013/34/UE)
1. Oltre a quanto previsto dall', sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali l'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell' o imprese da questo controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purchè la partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a redigere il bilancio consolidato e dalle imprese da questo controllate non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
2. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.
3. Si applicano i casi di esclusione dal consolidamento previsti nell'.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-32