Sez. III
Art. 28
29 / 49Consolidamento integrale (articolo 24, paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)
In vigore dal 16 set 2015
Consolidamento integrale (,
paragrafi 2 e 5 della direttiva 2013/34/UE)
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;136#art-28