Art. 3

Modifiche all'articolo 3 {Trattamenti e sostanze in essi utilizzati} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

In vigore dal 11 mar 2014
Modifiche all' «Trattamenti e sostanze in essi utilizzati» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 1. Il comma 1 dell' è sostituito dal seguente: «1. I prodotti di cui all', comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. — Modifiche all'articolo 3 {Trattamenti e sostanze in essi utilizzati} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 | Portale Normativo