Art. 3
Modifiche all'articolo 3 {Trattamenti e sostanze in essi utilizzati} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
In vigore dal 11 mar 2014
Modifiche all' «Trattamenti e sostanze
in essi utilizzati» del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 151
1. Il comma 1 dell' è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti di cui all', comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-3