Art. 4
Modifiche all'articolo 4 {Denominazioni di vendita ed altre indicazioni} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
In vigore dal 11 mar 2014
Modifiche all' «Denominazioni di vendita
ed altre indicazioni» del decreto legislativo
21 maggio 2004, n. 151
1. All' sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a) è soppressa;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantità di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari.
Tale menzione è riportata:
a) sull'imballaggio, oppure;
b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure;
c) su un documento di accompagnamento.»;
c) al comma 6, le parole: «se il prodotto è fabbricato con due o più specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall', la denominazione di vendita è completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura "più specie di frutta" o "più frutti", da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «se il prodotto è fabbricato con due o più specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita è costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura 'più specie di fruttà, da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.»;
d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-4