Art. 5

Modifiche all'articolo 6 {Sanzioni} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

In vigore dal 11 mar 2014
Modifiche all' «Sanzioni» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 1. Al comma 2, le parole: «ai sensi dell', comma 1, o chiunque viola l', comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte 2, punto 2,». 2. Al comma 3, le parole: «ai sensi dell',» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato I, parte II, punto 3,». 3. Dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', commi 6 e 6-bis, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro tremila a euro novemila.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. — Modifiche all'articolo 6 {Sanzioni} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 | Portale Normativo