Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 11 mar 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. — Clausola di invarianza finanziaria | Portale Normativo