Art. 8
8 / 9Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 11 mar 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-8