Art. 8 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 8

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 11 mar 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-8