Art. 1
Modifiche all'articolo 1 {Campo di applicazione} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
In vigore dal 11 mar 2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151;
Vista la direttiva 2001/112/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
Vista la direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana;
Vista la direttiva di esecuzione 2013/45/UE della Commissione del 7 agosto 2013 che modifica le direttive 2002/55/CE e 2008/72/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145/CE della Commissione riguardo alla denominazione botanica del pomodoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2014;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all' «Campo di applicazione»
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151
1. Al comma 1, dopo le parole: «allegato I» sono inserite le seguenti: «parte I».
2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto legislativo, i prodotti di cui al comma 1 sono soggetti alle norme comunitarie e di derivazione comunitaria applicabili agli alimenti ed in particolare al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
1-ter. Ai fini del presente decreto legislativo, si applicano le definizioni di cui all'allegato II.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-1