Art. 3 · Modifiche all'articolo 3 {Trattamenti e sostanze in essi utilizzati} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

Art. 3

3 / 9

Modifiche all'articolo 3 {Trattamenti e sostanze in essi utilizzati} del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151

In vigore dal 11 mar 2014
Modifiche all' «Trattamenti e sostanze in essi utilizzati» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 1. Il comma 1 dell' è sostituito dal seguente: «1. I prodotti di cui all', comma 1, possono essere sottoposti ai trattamenti indicati nell'allegato I, parte II, punto 3, nei quali possono essere utilizzate le sostanze ivi indicate.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-02-19;20#art-3