Capo IV

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

In vigore dal 23 giu 2016
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. 2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi,, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell', comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati... e il relativo andamento nel tempo; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-32

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Art. 32 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni — Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati | Portale Normativo