Capo III
Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
In vigore dal 23 giu 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall', le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-30