Capo III

Art. 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

In vigore dal 23 giu 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall', le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo