Capo II

Art. 27

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

In vigore dal 20 apr 2013
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all', comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell' e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-27

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Art. 27 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni — Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari | Portale Normativo