Capo IV

Art. 36

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

In vigore dal 20 apr 2013
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-36

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Art. 36 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni — Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici | Portale Normativo