Art. 36 · Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
Capo IV

Art. 36

45 / 62

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

In vigore dal 20 apr 2013
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-36