Capo V
Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
In vigore dal 1 apr 2023
1. Fermo restando quanto previsto dall' e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall' del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
2. Ai sensi dell', gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-37