Capo V

Art. 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

In vigore dal 1 apr 2023
1. Fermo restando quanto previsto dall', le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all' della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all' del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. 2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall' del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-38

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Art. 38 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni — Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche | Portale Normativo