Capo IV
Art. 32
41 / 62Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
In vigore dal 23 giu 2016
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi,, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell', comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati... e il relativo andamento nel tempo;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33#art-32