Art. 24
Sanzioni
In vigore dal 10 feb 2013
1. La violazione degli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di sicurezza di cui all' è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 6,5 euro per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si è verificata la violazione.
2. La omessa o incompleta comunicazione di cui all', comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro.
3. La ritardata comunicazione di cui all', comma 8, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 5.000 euro.
4. Il versamento del contributo obbligatorio di cui all', comma 5, con ritardo di oltre 30 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto.
5. L'omessa comunicazione dei dati previsti all', comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo di capacità di stoccaggio non comunicata.
6. L'omessa o incompleta comunicazione dei dati mensili previsti all', comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000. La mancata comunicazione dei dati mensili relativi alla capacità di stoccaggio disponibile per uso di terzi, previsti all', comma 3, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo della stessa capacità disponibile non comunicata.
7. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo provvede il Prefetto competente per territorio.
8. Per l'attività di controllo del presente articolo il Ministero dello sviluppo economico agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza, anche con la sottoscrizione di una apposita convenzione o integrazione di quelle esistenti.
9. Alla Commissione europea sono trasmesse eventuali modifiche alle sanzioni del presente articolo.
10. L', comma 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è sostituito dal seguente "13. Le sanzioni indicate nel presente articolo sono irrogate dal prefetto competente per territorio in cui è stata commessa la violazione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-24