Art. 26
Abrogazioni
In vigore dal 10 feb 2013
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;
b) l' del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell', comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli dello stesso decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che istituivano l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
c) il decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002;
d) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006;
e) il decreto del Ministro delle attività produttive del 7 gennaio 2003;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, recante modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-26