Art. 23

Prosecuzione attività approvvigionamento idrocarburi

In vigore dal 10 feb 2013
1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ed idrocarburi in generale, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative agli impianti di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, questi proseguono nelle attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi riguardanti la loro realizzazione ed esercizio, anche provvisorio, eventualmente aggiornati. 2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative ad impianti esistenti di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, l'attività dei medesimi prosegue negli stessi termini ed alle stesse condizioni relativi agli impianti di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-23

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Art. 23 Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. — Prosecuzione attività approvvigionamento idrocarburi | Portale Normativo