Art. 27

Disposizioni finali

In vigore dal 10 feb 2013
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro dello sviluppo economico Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Severino, Ministro della giustizia Terzi di Sant'agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-27

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Art. 27 Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. — Disposizioni finali | Portale Normativo