Art. 3

Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

In vigore dal 11 lug 2012
Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 1. All'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), le parole: «o all'Istituto superiore di sanità» sono soppresse. 2. All'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».
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Art. 3 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 | Portale Normativo