Art. 7

Modifiche e integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

In vigore dal 11 lug 2012
Modifiche e integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 1. All'allegato IV, paragrafo 2, rubricato: «Ricevimento dei tessuti e delle cellule presso l'istituto dei tessuti», al punto 2.5, lettera b), le parole: «e causa della morte, avvenuta successivamente alla donazione» sono soppresse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-30;85#art-7

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Art. 7 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Modifiche e integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 | Portale Normativo