Art. 4
Modifiche e integrazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
In vigore dal 11 lug 2012
Modifiche e integrazioni all'articolo 11
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16
1. All'articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), le parole: «o all'Istituto Superiore di Sanità» sono soppresse.
2. All'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere a), b) e c), al Registro dell'ISS, di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-30;85#art-4