Art. 5

Modifiche e integrazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

In vigore dal 11 lug 2012
Modifiche e integrazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 1. All'articolo 15, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nelle more della definizione del codice unico europeo, si applica il codice unico nazionale.».
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Art. 5 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. — Modifiche e integrazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 | Portale Normativo