Art. 3 · Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

Art. 3

3 / 9

Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

In vigore dal 11 lug 2012
Modifiche e integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 1. All'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), le parole: «o all'Istituto superiore di sanità» sono soppresse. 2. All'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di cellule riproduttive o embrioni il CNT deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'ISS di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-30;85#art-3