Art. 7

Modifica degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica degli del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le ispezioni previste dall': a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato; b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione; c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.». 2. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se dalle ispezioni previste dall' risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.».
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Art. 7 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Modifica degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 | Portale Normativo