Art. 7
7 / 44Modifica degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica degli
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le ispezioni previste dall':
a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;
b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;
c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.».
2. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se dalle ispezioni previste dall' risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-7