Art. 6

Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonché i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.»; c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-6

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Art. 6 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 | Portale Normativo