Art. 11

Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli , che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 | Portale Normativo