Art. 11
Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli , che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-11