Art. 16
Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unità commerciale.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all', a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-16