Art. 12

Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attività devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali: a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonché le ditte che svolgono attività sementiera; b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonché delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A; f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati; g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.»; b) il comma 2 è abrogato; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1: a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali; b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali; c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attività sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo; d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis; e) coloro che importano occasionalmente piccole quantità di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-12

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Art. 12 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 | Portale Normativo