Art. 5

Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. È fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana. 2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente, devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A, sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. 2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo. 2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-5

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Art. 5 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 | Portale Normativo