Art. 5 · Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 5

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Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. È fatto obbligo a chiunque è a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonché di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana. 2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente, devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.»; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A, sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione. 2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresì il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo. 2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-5