Art. 8
Modificazioni tecniche degli allegati
In vigore dal 19 nov 2011
1. Modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;175#art-8