Art. 8

Modificazioni tecniche degli allegati

In vigore dal 19 nov 2011
1. Modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;175#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. — Modificazioni tecniche degli allegati | Portale Normativo