Art. 9

Invarianza finanziaria

In vigore dal 19 nov 2011
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bernini, Ministro per le politiche europee Romani, Ministro dello sviluppo economico Frattini, Ministro degli affari esteri Palma, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Romano, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fazio, Ministro della salute Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Palma
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;175#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. — Invarianza finanziaria | Portale Normativo