Art. 5

Etichettatura

In vigore dal 6 gen 2026
1. Ai prodotti di cui all' si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 2. I prodotti di cui all' devono riportare: a) l'indicazione della percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.1, lettera d), punto 1.2, lettera g), e punto 2, lettera d); inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla denominazione di vendita; b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione; c) sull'etichettatura la dicitura «non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi» per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2; d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole unità. 3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e con le espressioni linguistiche ivi indicate.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;175#art-5

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Art. 5 Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. — Etichettatura | Portale Normativo