Art. 3

Conservazione e trattamento

In vigore dal 6 gen 2026
1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, la conservazione dei prodotti di cui all' si ottiene mediante: a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.1; b) aggiunta di zucchero per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2; c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2. 2. Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2 è autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantità aggiuntiva non superiore allo 0,03 per cento in peso. 2-bis. È autorizzato, altresì, il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;175#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. — Conservazione e trattamento | Portale Normativo