Art. 7
Sanzioni
In vigore dal 19 nov 2011
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all', sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell', o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all', è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-08;175#art-7