Art. 6

Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco

In vigore dal 26 lug 2011
Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco 1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli , autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell', lo svolgimento delle funzioni di cui agli , fatte salve le disposizioni degli . L'amministrazione può, in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-6

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Art. 6 Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime. — Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco | Portale Normativo