Art. 11
Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento
In vigore dal 26 lug 2011
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
o dell'affidamento
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa più essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
2. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perché ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento.
4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all' del regolamento (CE) n. 391/2009.
5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-11