Art. 8

Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento

In vigore dal 26 lug 2011
Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell' ovvero affidato ai sensi dell', deve: a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all', lettera l), nonché le istruzioni e i modelli di rapporto; b) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano. 2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all' o l'affidamento di cui all', presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da: a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attività per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento; b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime. — Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento | Portale Normativo