Art. 8
Modalità e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento
In vigore dal 26 lug 2011
Modalità e condizioni per l'autorizzazione
e l'affidamento
1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell' ovvero affidato ai sensi dell', deve:
a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all', lettera l), nonché le istruzioni e i modelli di rapporto;
b) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.
2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all' o l'affidamento di cui all', presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da:
a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attività per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento;
b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-8