Art. 5
Affidamento
In vigore dal 10 mag 2026
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri. Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'. Per le sospensioni o le revoche di cui all' è competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione.
3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.
4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-5