Art. 4
Autorizzazione
In vigore dal 26 lug 2011
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-4