Art. 6
6 / 15Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco
In vigore dal 26 lug 2011
Limitazione del numero degli organismi
e trattamento reciproco
1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli , autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell', lo svolgimento delle funzioni di cui agli , fatte salve le disposizioni degli . L'amministrazione può, in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-14;104#art-6