Titolo II
Art. 6
Sistema integrato di scritturazione contabile
In vigore dal 1 set 2011
1. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui all', comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli , adottano un sistema integrato di scritturazione contabile che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante nei termini di cui all', comma 1, lettera c), e che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Il piano dei conti economico-patrimoniale, di cui all', comma 1, comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità ed i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.
3. Il sistema integrato di scritture contabili di cui al comma 1 consente di:
a) rendere disponibili da parte di ciascuna amministrazione le informazioni contabili necessarie per la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della propria attività mediante la rilevazione dei fatti amministrativi connessi all'impiego delle risorse umane e strumentali;
b) semplificare il monitoraggio a livello nazionale della finanza pubblica e favorire l'acquisizione delle informazioni richieste dagli organismi internazionali, nonché il rispetto degli impegni assunti in sede europea.
4. Al fine di permettere alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di adeguare i propri sistemi informativi e contabili, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'esercizio finanziario 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-6