Titolo I

Art. 3

Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 1 set 2011
1. Le amministrazioni pubbliche, nel dare piena attuazione ai principi contabili generali di cui all', comma 2, perseguono gli obiettivi di: a) promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, attraverso il sistema dei bilanci, le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione; b) coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche; c) consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonché ai responsabili dei servizi finanziari, l'applicazione corretta ed efficace delle norme; d) coadiuvare gli organi di revisione e di controllo nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza ed efficacia; e) assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-3

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