Titolo II
Art. 5
Finalità del piano dei conti
In vigore dal 1 set 2011
1. Il piano dei conti, mediante un sistema integrato di scritturazione contabile finalizzato alla classificazione delle operazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, e all'adozione del sistema di regole contabili comuni, obiettiva:
a) l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle di cui all', comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinate dagli del presente decreto;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche, anche secondo l'articolazione nei sottosettori delle amministrazioni centrali, degli enti di previdenza e delle amministrazioni locali, in coordinamento con quanto previsto all', comma 2, lettera h), dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni;
d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione della manifestazione contabile in termini di competenza finanziaria, economica, cassa e patrimonio;
e) una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici, attraverso l'analisi delle scritturazioni contabili rilevate con le modalità di cui all', comma 1.
2. I macroaggregati di cui agli , sono determinati in coerenza con la struttura del piano dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-5