Titolo II

Art. 7

Piano dei conti e struttura dei documenti contabili

In vigore dal 1 set 2011
1. Il livello del piano dei conti, individuato ai sensi dell', commi 3, 5 e 6, rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. 2. Ciascuna voce del piano dei conti deve corrispondere in maniera univoca ad una unità elementare di bilancio finanziario. Nel caso in cui non sia corrispondente all'articolazione minima del piano, l'unità elementare di bilancio deve essere strutturata secondo l'articolazione che consenta la costruzione degli allegati e degli schemi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con il dettaglio richiesto per il monitoraggio ed il consolidamento dei dati di finanza pubblica. 3. Al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti tra dati di previsione e di consuntivo, il bilancio annuale di previsione e il rendiconto dell'esercizio presentano, in un apposito allegato conoscitivo, la disaggregazione delle voci del piano dei conti conformemente a quanto previsto all', commi 3, 5 e 6, secondo la rappresentazione sia della contabilità finanziaria, sia della contabilità economica. 4. Le informazioni e gli schemi contabili resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche per il monitoraggio e il consolidamento dei dati in corso d'anno sono redatti secondo lo schema di articolazione del piano dei conti predisposto ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-31;91#art-7

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Art. 7 Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. — Piano dei conti e struttura dei documenti contabili | Portale Normativo